La carta dei diritti degli animali

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Diritto e animali

La carta dei diritti degli animali

Con l’era moderna l’importanza degli animali è stata accolta anche dal Diritto ed è nata la carta dei diritti degli animali. La convivenza con gli animali ha origini antichissime. Venerati come divinità dalle civiltà più antiche o addomesticati per esigenze pratiche, gli animali sono da sempre al fianco del genere umano.

Nel corso dei secoli, attraverso una graduale presa di coscienza, l’uomo ha saputo riconoscere negli animali non solo una fonte di nutrimento e di servizi, ma anche preziosi e inseparabili compagni della propria esistenza a cui garantire adeguate condizioni di vita e di tutela. 

La prima norma (parziale) per la protezione degli animali, sanciva che: “nessun uomo può esercitare alcuna tirannia o crudeltà verso gli animali tenuti dall’uomo per il proprio utilizzo”.

Nel XX secolo il problema della tutela della vita animale all’ interno della società è arrivato a sollevare un ampio dibattito che, in tutto il mondo, ha coinvolto scienziati, umanisti, giuristi, sociologi e politici. Si è giunti in questo modo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, proclamata il 15 ottobre 1978 nella sede dell’ Unesco a Parigi, primo provvedimento internazionale che educa al rispetto di ogni forma di vita. Anche se il Documento non ha alcun valore sul piano giuridico-legislativo, rappresenta una dichiarazione di intenti e un’assunzione di responsabilità ineludibile da parte dell’uomo nei confronti degli animali. Da allora, nel mondo occidentale, si sono moltiplicate le disposizioni normative per il benessere degli animali. Gli anni ’70 hanno visto in particolare l’Europa avviare un percorso culturale e legislativo in questa direzione.

Il benessere in relazione agli animali può essere definito come “lo stato di completa sanità fisica e mentale che consente all’ animale di vivere in armonia con il suo ambiente” (definizione OMS/Hughes 1976). Per garantire questo è necessario che vengano assicurati almeno i bisogni essenziali, individuati nelle cinque libertà contenute nel Brambell Report del 1965.

  1. Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione, mediante il facile accesso all’acqua fresca e a una dieta in grado di favorire lo stato di salute
  2. Libertà di avere un ambiente fisico adeguato, comprendente ricoveri e una zona di riposo confortevole
  3. Libertà da malattie, ferite e traumi, attraverso la prevenzione o la rapida diagnosi e la pronta terapia
  4. Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche, fornendo spazio sufficiente, locali appropriati e la compagnia di altri soggetti della stessa specie
  5. Libertà dal timore, assicurando condizioni che evitino sofferenza mentale.

Anche il Consiglio d’Europa ha rivolto la sua attenzione alla protezione degli animali siglando numerose Convenzioni per la loro tutela (animali da compagnia, trasporto, allevamento, macellazione, sperimentazione ecc.) Il 13 dicembre 2007, con il Trattato-di-lisbona, l’Unione Europea ha, inoltre, riconosciuto la natura degli animali quali esseri senzienti. All’ articolo 13 si legge: Nella formulazione e nell’ attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale

Il Trattato impegna gli Stati Membri a garantire agli animali una condizione di benessere che va oltre le loro esigenze fisiologiche ed etologiche, comprendendo anche una dimensione morale, in quanto gli animali sono dotati di sensibilità e come l’uomo possono provare sofferenza e dolore.

Su questi principi si basa anche la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall’ Italia con la Legge 201 del 2010.

Proprio nel nostro Paese abbiamo assistito all’ emanazione di norme volte alla tutela degli animali d’affezione (non armonizzate a livello comunitario se non per alcuni aspetti commerciali, come nel caso del regolamento di divieto di commercializzazione di pellicce di cani e di gatti), basate sulla diversa concezione della relazione uomo – animali d’affezione e su un approccio più etico, senza ovviamente tralasciare gli aspetti legati alla prevenzione delle zoonosi e i rischi per l’incolumità pubblica.

Un cambiamento radicale è stato segnato dalla legge quadro in materia di tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo del 14 agosto 1991, n. 281 che ha sancito un principio fondamentale: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.

L’Italia è stato il primo Paese al mondo ad affermare tale principio riconoscendo ai cani e gatti randagi il diritto alla vita e alla tutela. La grande innovazione, infatti, consiste nel divieto di soppressione di cani e gatti randagi, fatta eccezione per i soggetti gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Sono stati, inoltre, individuati i compiti e le responsabilità delle diverse Istituzioni coinvolte nella gestione del randagismo.

Un passo in avanti ulteriore è stato fatto con l’Accordo del 6 febbraio 2003, siglato in sede di Conferenza Stato Regioni, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con DPCM 28 febbraio 2003. Sulla base della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, l’accordo definisce alcuni principi fondamentali per una maggiore e più corretta relazione tra l’uomo e gli animali da compagnia. Si parla di possesso consapevole, di come evitare che siano utilizzati in modo riprovevole e di favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto anche nell’ ambito delle realtà terapeutiche innovative come la pet-therapy. 
In base all’ Accordo chiunque conviva con un animale d’affezione o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’età, il sesso, la specie e la razza.

In particolare deve:

  1. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata
  2. assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico
  3. consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico
  4. prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga
  5. garantire la tutela di terzi da aggressioni
  6. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora